STATUTO TIPO DI LIONS CLUB
Revisione come da Statuto depositato presso Notaio il 30 Novembre 2009 adeguato alla vigente normativa fiscale italiana.
Per eventuali difformità nei contenuti lionistici fra il Testo depositato e il Testo della Sede Centrale
di Oak Brook, sarà quest’ultimo a prevalere.
ARTICOLO I
Denominazione, Slogan e Motto
Sezione 1. NOME
Il nome di questa Organizzazione sarà Lions Club di…………….. associato e sotto la giurisdizione
del Lions Club International.
Sezione 2. SLOGAN
Lo Slogan sarà: Libertà, Intelligenza, Salvaguardia della nostra Nazione.
Sezione 3. MOTTO
Il Motto sarà: Servire:
ARTICOLO II
Scopi
Gli scopi di questo club saranno:
– Creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.
– Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
– Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
– Unire i clubs coi vincoli dell’amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione.
– Stabilire una sede per la libera e aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di parte e del settarismo religioso.
– Incoraggiare le persone che si dedicano al Servizio a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro e a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, nell’industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato.
ARTICOLO III
Soci
Sezione 1. ELEGGIBILITA’. Ogni persona maggiorenne, di ottima condotta morale e che goda di buona reputazione nella sua comunità può diventare socio di questo Lions Club.
Ogniqualvolta nello Statuto e nell’eventuale Regolamento si usi il nome o il pronome al maschile, vale per persone di entrambi i sessi.
Sezione 2. AFFILIAZIONE SOLO DIETRO INVITO. La qualifica di socio di questo Lions Club potrà essere acquisita solo dietro invito. Le candidature saranno proposte su moduli forniti dall’Ufficio Internazionale e saranno firmati da un socio in regola che fungerà da padrino e saranno sottoposti al Presidente del Comitato Soci od al Segretario del Club il quale, previe indagini da parte del Comitato Soci, li sottoporrà al Consiglio Direttivo. Se approvato a maggioranza dal suddetto Consiglio Direttivo, il candidato può essere invitato a diventare socio di questo Club. Il modulo di associazione debitamente compilato, accompagnato dalla quota associativa e contributi, deve essere consegnato al Segretario prima che il Socio sia inserito e riconosciuto ufficialmente dall’Associazione quale socio Lion.
Tutti i soci di questo Lions Club godono delle medesime condizioni di ingresso nell’Associazione e nei loro confronti sono adottate le medesime modalità associative che conferiscono garanzia piena dell’effettività del rapporto associativo.
Sezione 3. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
I soci hanno diritto:
– di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti;
– di partecipare all’Assemblea;
– di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione
I soci hanno il dovere:
– di rispettare il presente Statuto e di tutti i Regolamenti dell’Associazione;
– di osservare le delibere adottate dagli organi sociali;
– di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
– di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
– di mantenere un comportamento sempre ed ovunque conforme alle finalità dell’Associazione.
ARTICOLO IV
Perdita della qualifica di socio.
Ogni socio può essere espulso dal Club per qualsiasi ragione su voto dei 2/3 dell’intero Consiglio
direttivo.
ARTICOLO V
Dimensione del Club
Un Lions Club dovrebbe avere 20 soci, il numero minimo richiesto per ricevere la charter.
ARTICOLO VI
Club Satelliti (Filiali di Club)
Sezione 1. ORGANIZZAZIONE DI CLUB SATELLITI. I Lions Clubs possono creare clubs satelliti per permettere l’espansione del Lionismo nelle località nelle quali le circostanze non consentono l’organizzazione di un Lions Club. Il Club satellite si riunirà come “comitato del club sponsor” e svolgerà attività di servizio nella comunità.
Sezione 2. AFFILIAZIONE AL CLUB SPONSOR. I soci del Club satellite (filiale di club) potranno diventare contemporaneamente, ma solo dietro invito del Consiglio Direttivo del Club sponsor, soci sia del Club satellite che dello stesso Club sponsor. L’affiliazione sarà accordata in una delle categorie indicate nell’eventuale regolamento.
Sezione 3. RACCOLTA DI FONDI. I fondi per le attività o le opere di servizio raccolti dal Club satellite tramite campagne pubbliche raccolta-fondi saranno depositati in un conto aperto appositamente per tale scopo e saranno distribuiti nella comunità del club satellite, a meno che diversamente indicato. Il Consiglio Direttivo del Club sponsor potrà autorizzare il coordinatore del Club satellite a controfirmare gli assegni per i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo del Club sponsor.
Sezione 4. ANNULLAMENTO. Il Club satellite può essere annullato dietro delibera dei 2/3 dell’intero Consiglio Direttivo del Club sponsor.
ARTICOLO VII
Officer
Sezione 1. OFFICER. Officer di questo Club saranno: il Presidente, l’Immediato Past Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere (facoltativo), il Censore (facoltativo), il Consigliere responsabile dei soci e tutti gli altri Consiglieri eletti.
Sezione 2. REVOCA. Qualsiasi funzionario di questo Club può essere destituito dalla carica per giusta causa e per ciò saranno necessari i 2/3 dei voti di tutti i soci.
ARTICOLO VIII
Consiglio Direttivo
Sezione 1. MEMBRI. I membri del Consiglio Direttivo saranno: il Presidente, l’Immediato Past Presidente, il Vice Presidente(i), il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere (facoltativo), il Censore (facoltativo), il Consigliere responsabile dei soci e tutti gli altri Consiglieri eletti.
Sezione 2. QUORUM. La presenza fisica della maggioranza dei membri del Consiglio costituirà il quorum ad ogni riunione del Consiglio Direttivo. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei Consiglieri presenti ad ogni riunione del Consiglio equivarranno a decisioni prese dall’intero Consiglio Direttivo.
Sezione 3. COMPITI E POTERI. Oltre ai compiti e poteri, espliciti ed impliciti, altrove menzionati in questo Statuto e nell’eventuale Regolamento, il Consiglio Direttivo avrà anche i seguenti:
(a) Sarà l’organo esecutivo di questo Club e sarò responsabile dell’esecuzione, mediante i proprio funzionari, delle direttive approvate dal Club. Tutte le nuove iniziative e direttive di questo Club dovranno prima essere prese in considerazione e studiate dal Consiglio Direttivo, per essere poi sottoposte per l’approvazione ai soci del Club in una riunione ordinaria e straordinaria.
(b) Autorizzerà ogni spesa e non creerà alcuna passività eccedente le entrate del Club, né autorizzerà l’erogazione di fondi del Club per scopi non essenziali alle finalità e direttive stabilite dai soci.
(c) Avrà potere di modificare, annullare o revocare le decisioni di qualsiasi funzionario di questo Club.
(d) Curerà che i registri, i conti e le operazioni di questo Club siano controllati annualmente o più frequentemente a sua scelta, e potrà richiedere un rendiconto od un controllo dell’amministrazione dei fondi del Club da parte di qualsiasi funzionario, Comitato o Socio di questo Club. Ogni socio in regola di questo Club può, su richiesta, verificare tali rendiconti e revisioni amministrative ad una data e luogo ragionevoli.
(e) Designerà, su indicazione del Comitato Finanze, una banca o banche per il deposito di fondi di questo Club.
(f) Stabilirà la sicurezza delle cauzioni di ogni funzionario di questo Club.
(g) Non autorizzerà né permetterà l’erogazione di fondi raccolti in pubblico e destinati ad iniziative ed attività del Club per altri scopi amministrativi.
(h) Sottoporrà tutte le questioni inerenti nuove iniziative e direttive del Club al relativo Comitato Ordinario o speciale, affinché vengano esaminate e successivamente sottoposte al Consiglio Direttivo.
(i) Dovrà nominare e designare, previa approvazione da parte dei Soci del Club, i Delegati ed i supplenti di questo Club ai Congressi Distrettuali (Singolo o Sub e Multiplo) ed Internazionali.
(j) Avvalendosi di accettabili pratiche di contabilità, manterrà almeno due (2) conti bancari: uno per depositarvi contributi, multe raccolte dal censore (facoltativo) ed altri fondi raccolti nell’ambito del club, da usare per spese d’amministrazione; e l’altro per depositarvi i fondi raccolti dal pubblico da usare per attività di servizio o per assistenza pubblica. Tali fondi saranno elargiti come stabilito alla Sezione “g” di questo Articolo.
ARTICOLO IX
Risorse economiche
Sezione 1. FONTI
Questo Club trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote sociali annuali dei soci
b) eventuali quote supplementari dei soci
c) eventuali contributi volontari dei soci
d) eventuali contributi volontari dei terzi
e) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi
f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
Sezione 2. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita del Club, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Sezione 3. INTRASMISSIBILITA’ DELLA QUOTA
La quota ed ogni contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ARTICOLO X
Rendiconto finanziario
Sezione 1. ESERCIZIO FINANZIARIO: DURATA
L’esercizio sociale e finanziario del Club si apre il primo luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo.
Sezione 2. CONTENUTO DEL RENDICONTO
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate e le uscite suddivise per voci analitiche.
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo.
Sezione 3. CONOSCENZA DEOI SOCI
Il rendiconto e la relazione devono essere portati a conoscenza dei soci prima della data fissata per l’Assemblea deputata alla loro approvazione.
ARTICOLO XI
Assemblea dei soci
Sezione 1. RIUNIONE ANNUALE
In concomitanza con il termine di ogni anno sociale, dovrà essere tenuta una riunione annuale alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo; a tale riunione i funzionari uscenti dovranno presentare il rendiconto di cui all’Articolo che precede e dovranno essere insediati i nuovi funzionari eletti.
L’assemblea dei soci è sovrana.
E’ vietato il voto per delega.
Sezione 2. QUORUM
La presenza fisica della maggioranza dei soci sarà necessaria per formare il quorum ad ogni riunione di questo Club, Eccetto quanto altrimenti stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei soci presenti ad ogni riunione equivarranno a decisioni prese dall’intero Club.
ARTICOLO XII
Delegati ai Congressi Internazionali e Distrettuali
Sezione 1. DELEGATI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE. Considerando che il Lions Clubs International è governato dai Lions Club riuniti in assemblea, e al fine di avere voce nelle questioni dell’associazione, questo Club potrà assumersi le spese dei delegati ad ogni convention annuale dell’associazione. Questo Club avrà diritto in ogni Congresso di questa Associazione, ad un (1) delegato ed un (1) sostituto per ogni venticinque dei suoi soci, o frazione superiore dalla metà, secondo le risultanze dei Registri dell’Ufficio Internazionale, al primo del mese che precede quello in cui si terrà il congresso; premesso, comunque, che questo Club avrà diritto ad almeno un (1) delegato ed un (1) sostituto. La frazione maggiore di cui sopra sarà di tredici (13) soci o più. La scelta di ciascun detto delegato e sostituto verrà dimostrata a mezzo di certificato firmato dal Presidente o dal Segretario o da qualsiasi altro funzionario di detto Club debitamente autorizzato, o nel caso in cui nessuno di tali funzionari fosse presente al Congresso, dal Governatore Distrettuale, o, dal Governatore Distrettuale Eletto del Distretto (Singolo o Sub) di cui questo Club è parte.
Sezione 2. DELEGATI AL CONGRESSO DISTRETTUALE/MULTIDISTRETTUALE. Considerando che tutti i problemi distrettuali sono presentati per la votazione ai Congressi di distretto (singolo, sub e multiplo), questo Club avrà diritto ad inviare a tali congressi il numero di delegati che gli spetta e potrà assumersi le spese di partecipazione. Questo Club avrà diritto in ogni congresso annuale del suo Distretto (Singolo o Sub e Multiplo) ad un (1) delegato ed un (1) sostituto per ogni dieci (10) o frazione maggiore, di soci che sono stati iscritti al Club per almeno un (1) anno e un (1) giorno, come risulta dai Registri dell’Ufficio Internazionale, al primo giorno del mese che precede quello in cui si terrà il Congresso; premesso, comunque, che questo Club avrà diritto ad almeno un (1) delegato ed un (1) sostituto.
Ogni delegato autorizzato e presente di persona avrà diritto a un (1) voto di sua scelta per ogni proposta presentata durante il rispettivo Congresso. La frazione maggiore di cui sopra, sarà di cinque (5) soci o più.
ARTICOLO XIII
Procedura per la Risoluzione delle Controversie nel Club
Sezione 1. CONTROVERSIE SOGGETTE ALLA PROCEDURA.
Ogni controversia che sorga fra uno o più soci, o fra uno e più ex soci ed il Club, o qualsiasi membro del Consiglio Direttivo del Club e che abbia riferimento al sodalizio, ogni interpretazione o violazione o applicazione dello Statuto e/o dell’eventuale Regolamento del Club, così come l’espulsione dal Club di un qualsiasi socio, oppure qualsiasi altra questione che non possa essere risolta positivamente in altro modo, sarà definita secondo la procedura di risoluzione di controversie. Ogni limite di tempo specificato in questa procedura può essere ridotto oppure esteso dal Governatore Distrettuale, dal conciliatore o dal Board Internazionale dei Direttori (o da un suo delegato) dimostrando un valido motivo. Tutte le parti in causa soggette a questa procedura non potranno intraprendere azioni legali o amministrative durante la procedura di risoluzione delle controversie.
Sezione 2. RICHIESTA DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE E TASSA DI PRESENTAZIONE.
Ogni parte in causa potrà chiedere per iscritto al Governatore Distrettuale che la controversia sia risolta.
La richiesta formale dovrà essere presentata al Governatore Distrettuale entro trenta (30) giorni dal momento in cui, o dal momento presunto in cui, la parte in causa è venuta a conoscenza dell’oggetto della protesta. Ogni distretto avrà la facoltà di decidere se il richiedente dovrà pagare una tassa per la presentazione della protesta. L’eventuale tassa dovrà essere approvata preventivamente dal voto di maggioranza del Gabinetto Distrettuale e non potrà superare Euro 300,00, pagabile al distretto. Tutte le spese relative alla procedura di risoluzione sono di responsabilità del distretto, salvo che il Regolamento Distrettuale vigente non preveda che dette spese siano pagate in parti uguali dalle parti in causa.
Sezione 3. SCELTA DEL CONCILIATORE
Entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, il Governatore Distrettuale dovrà nominare un conciliatore imparziale che ascolti le parti. Il conciliatore dovrà essere un Past Governatore Distrettuale che sia socio in regola di un Club in regola, ma non socio di un Club che sia parte in causa, che si trovi nel Distretto nel quale la controversia è sorta, e che sia imparziale nella valutazione della controversia e che non dovrà avere fedeltà a nessuna delle parti. Il Conciliatore prescelto dovrà essere accettato dalle parti ed il Governatore Distrettuale dovrà ottenere dalle parti in causa una dichiarazione scritta che certifichi lì accettazione del conciliatore prescelto. Qualora un conciliatore prescelto non fosse accettato da qualunque delle parti in causa, la parte che obietta dovrà presentare una dichiarazione scritta al Governatore Distrettuale evidenziando i motivi dell’obiezione. A sua esclusiva discrezione, il Governatore Distrettuale potrà decidere che la dichiarazione scritta dimostri, in modo soddisfacente, che il conciliatore prescelto non sia sufficientemente neutrale, ed in questo caso il Governatore Distrettuale dovrà in caricare un conciliatore sostitutivo, seguendo le indicazioni di cui sopra. Dopo l’incarico, il Conciliatore avrà l’autorità opportuna e necessaria per risolvere o decidere la controversia in conformità a questa procedura.
Sezione 4. RIUNIONE DI CONCILIAZIONE E DECISIONE DEL CONCILIATORE.
Una volta nominato, ma non oltre trenta (30) giorni dalla data della Sua nomina, il conciliatore dovrà organizzare un incontro fra le parti con il proposito di arrivare ad una mediazione.
L’obiettivo del conciliatore sarà di trovare una risoluzione veloce ed amichevole della controversia.
Nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo, il conciliatore dovrà rendere nota la sua decisione, per iscritto, entro trenta (30) giorni dalla data della prima riunione alla quale abbiano partecipato le parti in causa. Tale decisione sarà finale ed inappellabile per tutte le parti in causa. Una copia scritta della decisione dovrà essere consegnata alle parti, al Governatore Distrettuale e, se richiesta, alla Divisione Legale del Lions Club International. La decisione del conciliatore dovrà essere in conformità alle norme dello Statuto e Regolamento internazionale,
Multidistrettuale e Distrettuale, nonché assoggettata all’autorità del Board Internazionale ed alla sua esclusiva discrezione o di quella di un suo delegato.
ARTICOLO XIV
Scioglimento del Club
Sezione 1. PROCEDURA.
Nell’eventualità dello scioglimento del Club da qualsiasi causa determinato, il Consiglio Direttivo delibererà la devoluzione dei fondi in essere e/o del patrimonio del Club ad altra associazione Lionistica o ad altro ente di servizio con finalità di pubblica utilità e avente scopi analoghi a quelli del Club, sentito l’organo di controllo di cui all’Art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO XV
Emendamenti
Sezione 1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI. Il presente Statuto può essere emendato ad ogni riunione ordinaria o straordinaria di questo Club, alla quale sia presente il quorum e su voto favorevole dei 2/3 dei soci fisicamente presenti e votanti, purché il Consiglio abbia preventivamente esaminato la validità degli emendamenti.
Sezione 2. NOTIFICA. Nessun emendamento sarà posto ai voti, se la notifica riportante l’emendamento proposto, non sia spedita o consegnata personalmente ad ogni socio di questo Club almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui l’emendamento proposto dovrà essere votato.